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D.Lgs. 231/2001

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, le aziende e gli enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale per taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti.

Con il D.Lgs. 231/2001 si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella (da sempre esistita) delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle Società e degli enti, per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse:

  • dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o da chi esercita, anche di fatto, funzioni di direzione e controllo (amministratori, dirigenti);
  • dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza (dipendenti e collaboratori).

Questo significa, in altre parole, che se una persona fisica di quelle indicate commette un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, non solo la persona fisica ha una responsabilità penale, ma anche l’impresa incorre in una responsabilità penale/amministrativa ed è punibile dalla legge.

Lo stesso Decreto disciplina l’esonero dalle responsabilità nel caso sia dimostrato di aver adottato e attuato un Modello Organizzativo, prima della commissione del reato, in grado di prevenire i reati della tipologia di quello verificatosi, sempreché il Modello Organizzativo adottato sia controllato nel suo funzionamento e nella sua osservanza da un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Quali sono i reati sanzionati dal D.Lgs.231/2001?

Attualmente, oltre ai reati di natura colposa (omicidio e lesioni gravi o gravissime) connessi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la generalità dei reati è di tipo doloso.

I reati previsti dal D.Lgs 231/2001 sono molteplici e sono costantemente aggiornati. L’ultimo aggiornamento risale a dicembre 2017 e in ciascun aggiornamento è stata prevista l’estensione della lista dei reati. A titolo di esempio e in via non esaustiva, sono inclusi:

  • Reati commessi nei rapporti con la P. A. (ad esempio, partecipazione a truffe per il conseguimento di incentivi/finanziamenti pubblici, corruzione di pubblici funzionari per l’ottenimento di una commessa, di concessioni/autorizzazioni, etc.);
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (ad esempio, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici);
  • Delitti di criminalità organizzata;
  • Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
  • Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
  • Delitti contro l’industria e il commercio (ad esempio, turbata libertà dell’industria o del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, etc.);
  • Reati societari (ad esempio, false comunicazioni sociali, indebita restituzione conferimenti);
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali;
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  • Delitti contro la personalità individuale;
  • Reati di abuso di mercato;
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
  • Reati ambientali;
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  • Razzismo e Xenofobia;
  • Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietato;
  • Reati transnazionali;
  • Reati per dichiarazione fraudolenta;
  • Reati tributari;
  • Contrabbando.

Quali sono le sanzioni?

Le sanzioni previste per l’azienda che incorre in uno di questi reati sono di varia natura. Si va da sanzioni pecuniarie che possono arrivare a oltre un milione di euro, al sequestro del profitto illecito, a sanzioni interdittive, ben più gravi, dell’attività, oppure al divieto di contrattare con la PA, oppure alla soppressione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni ed altre ancora.
Tali sanzioni per una impresa possono significare un costo molto elevato.

La norma dettata dal D.Lgs. 231/2001 tuttavia offre all’impresa una condizione esimente, per evitare queste pesanti sanzioni. Tale condizione è quella di:

  • avere preventivamente adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei ad individuare e prevenire reati 231 (quelli indicati come esempio sopra);
  • avere affidato ad un proprio organismodotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo – il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento.

Cos’è il Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D.Lgs.231/2001?

Il D.Lgs. 231/2001 individua nel Modello Organizzativo di Gestione, correttamente elaborato, adottato ed aggiornato, lo strumento privilegiato per esimere una società dalla propria responsabilità amministrativa dipendente dal reato.

Un Modello Organizzativo e di Gestione, ai sensi del DLgs 231/2001, è un insieme di protocolli, di regole, procedure e modalità operative che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. Il Modello Organizzativo 231, se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali.

I protocolli tipici di un Modello Organizzativo 231 sono:

1) il Codice Etico;

2) il sistema disciplinare;

3) L’OdV – Organismo di Vigilanza;

4) L’insieme delle procedure specifiche per le aree sensibili al rischio di reato.

Affinché un Modello Organizzativo sia elaborato, adottato ed aggiornato efficacemente, una organizzazione deve:

  • Effettuare la valutazione del rischio (risk assessment), per individuare, analizzare, misurare e trattare il rischio di commissione di illeciti nelle diverse aree di attività aziendale (sia quelle consolidate, che quelle in via di sviluppo);
  • Implementare delle procedure specifiche, in grado di gestire il rischio, prevenendo la messa in atto di condotte illecite nelle aree in cui il rischio di reato è più elevato.
  • Definire la struttura gestionale per la prevenzione dei reati, vale a dire i principi etici, le risorse (umane, economiche, formative, informative), le responsabilità e i flussi di informazione, che consentono di applicare ed aggiornare le procedure di prevenzione e di rilevare, nel tempo, l’emergenza di nuove aree di rischio.

A cosa serve

Avere un Modello Organizzativo conforme al D.Lgs.231/01 permette alle società e agli enti di

  • prevenire il rischio da reato e di beneficiare di un meccanismo di esclusione o limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati sanzionati dalla 231;
  • evitare il rischio di sanzioni (pecuniarie o interdittive) con potenziali gravissimi danni patrimoniali e d’immagine all’azienda;
  • fornire una garanzia di affidabilità ai partner commerciali;
  • migliorare il proprio Rating di Legalità richiesto dal nuovo Codice degli Appalti.

In questo senso un Modello Organizzativo 231 di prevenzione dei rischi costituisce uno strumento importante per l’azienda a livello organizzativo e gestionale perché offre all’impresa la possibilità di evitare problematiche e sanzioni rilevanti.

Il Modello 231 rappresenta certamente un investimento per l’azienda e si integra (non sostituisce o duplica o si sovrappone) con le principali norme ISO (qualità, sicurezza e ambiente, etc.).

In altre parole, l’azienda o ente in genere che ha intrapreso il programma di conformità alla 231 ha uno strumento difensivo in più nell’ipotesi di contestazione di un reato: invocare la propria diligenza organizzativa per richiedere l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati sanzionati dalla 231.

Inoltre, avere realizzato e attuato un Modello di Gestione dei Rischi 231, permette inoltre all’impresa di ricevere un ulteriore vantaggio: ottenere livelli elevati di Rating di Legalità. Infatti il regolamento del Rating premia con un aumento del punteggio quelle aziende che hanno attuato Modelli di Gestione del Rischio 231.

Realizzare un Modello 231 rappresenta quindi un intervento importante per l’impresa che offre diverse tipologie di benefici:

  1. un beneficio organizzativo, in quanto il Modello Organizzativo 231 consente all’impresa di tutelarsi per evitare le sanzioni se incorre in un illecito 231.
  2. il Modello 231 permette all’impresa di migliorare il Rating di Legalità fino ai massimi livelli. Livelli elevati di Rating di Legalità si traducono in maggiori benefici nei rapporti con la PA (il Rating di Legalità costituisce un criterio premiale all’interno del Nuovo Codice Appalti) e con le banche.

A chi si rivolge

Il Modello 231 pur non essendo obbligatorio può essere adottato da tutte le aziende ed enti esposi al rischio di contestazione delle violazioni citate nel decreto.

Cos’è l’OdV?

L’Organismo di Vigilanza è una componente caratteristica e centrale dei Modelli 231 e, in genere, dei programmi di conformità ai requisiti 231.

Generalmente nominato dall’organo amministrativo della società che ha adottato il Modello, l’Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni.

L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione sono i principali attributi che devono caratterizzare un Organismo di Vigilanza.

Per gli enti di piccole dimensioni, la 231 prevede che l’Organismo di Vigilanza possa coincidere direttamente con l’organo amministrativo.

L’Organismo di Vigilanza è generalmente responsabile di:

  • proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello;
  • vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari;
  • gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari;
  • gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello.

Chi può essere nominato componente dell’OdV?

Possono essere nominate persone fisiche, già in relazione con la società (ad esempio, responsabile internal auditing, amministratori indipendenti) e/o esterni alla società (ad esempio, consulenti).

I requisiti ulteriori in capo ai singoli componenti risiedono nei concetti di onorabilità e moralità; in particolare, non è raccomandabile nominare una persona dichiarata fallita, o condannata, anche con sentenza non ancora definitiva e irrevocabile, per fatti connessi all’incarico presso l’Organismo, per uno dei reati sanzionali dalla 231, per fatti che incidono comunque sulla sua onorabilità e moralità professionale, o che comunque comportino l’interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un’arte o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

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